Vizi del prodotto: le assicurazioni a tutela dei rapporti di fornitura per le aziende all’estero

Tempo di lettura: 9 minuti

Chi produce all’estero acciaio, plastica, elettronica e componentistica può assicurare i danni finanziari a fornitori da difetti di fabbricazione.

Questa copertura assicurativa, poco conosciuta, è concessa solo in alcuni specifici casi.

Rivolgersi a consulenti assicurativi con esperienza del mercato estero è indispensabile per ottenere questa indispensabile soluzione a tutela dei rapporti tra fornitori.

Possiamo assicurare i nostri prodotti contro i vizi di fabbricazione?

Se a causa di una anomalia costruttiva nella catena di montaggio, prima della messa in commercio, il nostro prodotto è rifiutato per mancanza dei requisiti stabiliti nel contratto di vendita e fornitura, possiamo assicurare il risarcimento delle spese di riparazione e sostituzione ed eventuali danni subiti dal mio fornitore?

Da sempre le aziende vanno alla ricerca di coperture assicurative contro i difetti e vizi del prodotto e le ragioni le conosciamo bene.

Quando investiamo importanti somme di denaro nella progettazione, realizzazione e consegna di un prodotto su misura, è strategico che ogni singolo componente del prodotto sia conforme alle specifiche dell’acquirente.

Anche il minimo errore di misurazione può mettere a repentaglio i rapporti di fornitura: cause legali, perdita di fiducia e reputazione nel marchio e nei prodotti, spese per la eliminazione dei difetti sono alcune delle principali voci di costo a cui andiamo incontro in caso di errore di progettazione.

Per queste ragioni chi fabbrica prodotti non finali corre dei seri rischi di natura finanziaria se il prodotto dovesse essere contestato o rifiutato per vizi e difformità.

Corrono questi rischi le aziende manifatturiere di motori, meccanica di precisione, valvole, componenti elettroniche, trasformatori, recinzioni metalliche, acciaio ad uso industriale, plastica, tutti prodotti che possono avere bisogno di altre lavorazioni prima di essere messi in mercato.

Questi rischi, lo anticipiamo subito per evitare equivoci, sono sempre esclusi dalla polizza RC prodotto!

Il motivo è presto detto: siamo di fronte a un tipico rischio di impresa.

Il nostro prodotto, a causa di un difetto intrinseco di produzione, non rispetta i parametri di conformità richiesti dal compratore e il nostro fornitore non può utilizzarlo, né tantomeno assemblarlo all’interno di un altro prodotto.

Per rispondere alle domande di cui sopra, a scanso di equivoci, dobbiamo fare una importante distinzione.

Prodotto difettoso e vizi di non conformità: due rischi diversi a confronto

Un conto sono i danni che il nostro prodotto, se difettoso, può arrecare a cose e persone una volta messo in commercio.

Altra cosa è scoprire che il nostro prodotto, durante le fasi di lavorazione presso un nostro distributore, sia difforme per mancanza dei requisiti di idoneità all’uso stabiliti nel contratto di vendita e fornitura.

Nel primo caso siamo di fronte a una responsabilità civile extracontrattuale: i danni da prodotto difettoso -a cose e persone- possono essere assicurati dalla nota polizza RC prodotto, a cui abbiamo già dedicato uno specifico approfondimento qui.

Nel secondo ci troviamo in una situazione completamente diversa: non parliamo di danni a cose e persone perché il prodotto non è stato ancora messo in commercio ma si trova presso il nostro fornitore, che non può utilizzarlo a causa di vizi di difformità.

Questa responsabilità contrattuale è tipica del rischio di impresa: non ci sono danni a cose e persone ma vizi intrinseci dei requisiti e delle caratteristiche del prodotto come ad esempio qualità, dimensione, colore diverse dal contratto di compravendita.

Tuttavia, lo ribadiamo, non è un terzo ad aver subito un danno fisico dal suo erroneo utilizzo ma è il nostro fornitore ad aver patito un danno finanziario conseguente alla mancata vendita del suo prodotto per errori e difformità scoperti nelle fasi di lavorazione/installazione.

Fatta questa doverosa premessa, possiamo rispondere alle domande di cui sopra.

I danni finanziari subiti dal nostro fornitore/installatore (come le spese di riparazione o rifacimento del prodotto contestato per vizi) possono essere coperti –ma solo in alcuni casi e con le riserve che vedremo– da una specifica estensione della polizza RC prodotto aziendale.

Prodotto non conforme: un esempio per tutti

Prima di analizzare il contenuto di questa specifica estensione di polizza, prendiamo in considerazione questo sinistro che ci aiuta a capire meglio in che cosa consiste un danno da vizio di difformità.

Durante le operazioni di riempimento di bottiglie di vetro ad uso alimentare, alcune esplodono ferendo gli operai e interrompendo la produzione.

I periti della compagnia assicuratrice scoprono che le guarnizioni dei tappi di alcuni lotti erano difettose, in particolare non erano state progettate per sopportare la pressione di imbottigliamento ad elevate temperature.

In questo specifico caso, il produttore di bottiglie è stato chiamato a risarcire non solo i danni fisici e biologici agli operai feriti, ma anche le spese di sostituzione delle guarnizioni difettose con altrettante funzionanti.

Da una parte, parliamo di danni fisici, patiti dagli operai di una ditta terza e che possiamo assicurare dalla polizza RC prodotto difettoso.

Dall’altra, siamo di fronte a danni finanziari che derivano dalle contestazioni dovute a errore di progettazione, che possono trovare copertura all’interno di una specifica estensione alla polizza RC prodotto.

Vizi di difformità: i danni ai fornitori coperti dalle polizze internazionali

A scanso di equivoci, mi preme sottolineare che questa garanzia assicurativa non è facilmente reperibile, né in Italia né all’estero.

Per ottenerla, dobbiamo tenere in considerazioni alcuni fattori che le compagnie assicuratrici valutano con molta attenzione prima di mettere in copertura un proprio assicurato contro i vizi di difformità, quali:

  1. la normativa in materia prodotto difettoso del paese dove si trova il nostro stabilimento produttivo
  2. il tipo di prodotto che vogliamo assicurare
  3. i clienti a cui consegniamo il nostro prodotto per modifiche/assemblaggio/incorporazione/lavorazioni
  4. i paesi di esportazione del nostro prodotto e relativa legislazione
  5. il fatturato che deriva dall’esportazione dei prodotti
  6. l’assenza di precedenti seri sinistri e richieste danno da prodotto difettoso

Visto che si tratta di un’estensione di polizza concessa a discrezione della direzione della compagnia assicuratrice, è sempre meglio farsi assistere da professionisti assicurativi con conoscenza della legislazione del posto dove si trova la nostra fabbrica, del paese di destinazione del nostro prodotto, delle compagnie assicuratrici in grado di gestire un importante sinistro.

Fatte queste premesse, possiamo prendere in considerazione le clausole più note dei testi delle polizze internazionali.

Qui di seguito, in inglese, potete trovare una breve descrizione dell’oggetto assicurato, assieme ad un elenco dei principali costi e spese che possiamo mettere in copertura.

Teniamo bene a mente che le clausole di polizza possono variare a seconda della compagnia assicuratrice e del paese estero dove si trova la nostra fabbrica.

Oggetto assicurato.

The Assured is indemnified for damages and costs and expenses arising as a result of any financial loss which is incurred by customers or third parties as a result of any product which fails to perform the function for which it was manufactured, designed, sold, supplied, installed, repaired, despatched or delivered by or on behalf of the Assured, provided that such financial loss does not arise from: (a) accidental bodily injury (including death, illness or disease) to any person, and/or (b) accidental loss of or damage to material property

Costi e spese in copertura

  • combining losses, mixing losses, workmanship defects
  • damage caused during further processing
  • processing damage costs for dismantling and installationdamage due to defective machinestesting costs and sorting costs.

Leggendo i testi di queste clausole internazionali, salta agli occhi che sono le stesse compagnie assicuratrici ad evidenziare a chiare lettere la grande differenza tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale del produttore.

Differenza che ci aiuta bene a separare i danni da prodotto difettoso da una parte e quelli da errori di progettazione dall’altra.

Come abbiamo visto sopra, il nostro prodotto non ha provocato danni a cose e persone in un momento successivo alla sua vendita, ma ha causato, durante le fasi di lavorazione, una perdita finanziaria al nostro fornitore.

Questi, a causa di difetti intrinseci del nostro prodotto, non può procedere alla sua lavorazione/installazione senza la rimozione di quei difetti necessaria alla sua commercializzazione finale.

Contro i danni da prodotto difettoso possiamo ricorrere alla polizza di RC prodotto.

Contro i vizi di difformità, è possibile chiedere un’estensione alla polizza di RC prodotto che tenga conto dei difetti appena visti, garanzia concessa solo a discrezione della direzione della compagnia estera.

Per dovere di completezza, aggiungiamo alcune osservazioni di carattere tecnico dall’estero.

All’interno della giurisprudenza anglosassone e statunitense, territori dove questo tipo di assicurazione è maggiormente diffusa, si sottolinea moltissimo lo stretto rapporto di  fornitura che lega il produttore con le aziende partner di assemblaggio e distribuzione.

In alcune sentenze di tribunali esteri il giudice fa riferimento a relazioni industriali dove “under contractual liability, the parties to the contract can be liable for the defect of the product. When there are several successive sale contracts, forming a “chain” of contracts, which all transfer the property of the same product, the end-user can bring a direct claim against any party within the chain of contracts. These parties are generally the producer, distributor or immediate seller”.

In conclusione

La polizza RC prodotto difettoso risarcisce i danni a cose e persone solo quando e solo se il danneggiato è il consumatore finale. 

Purtroppo, ci sono dei casi in cui questa assicurazione non basta.

Se reclami o contestazioni sulla difformità o vizi del nostro prodotto vengono da un’azienda partner possiamo metterci al riparo da fastidiose e spiacevoli richieste di risarcimento attraverso specifiche coperture assicurative contro questi rischi finanziari.

È molto consigliabile ricorrere a questa garanzia assicurativa tutte le volte che vogliamo mettere in sicurezza i rapporti di fornitura con i nostri business partner, non solo nelle fasi di lavorazione/assemblaggio/incorporazione del nostro prodotto, ma anche in quelle successive di test, smistamento, distribuzione finale.

Non tutte le compagnie assicuratrici sono disposte ad offrirla.

Ecco che è sempre meglio affidarsi a consulenti assicurativi con esperienza del paese dove si trova la nostra azienda, soprattutto quando i testi di polizza includono vantaggiose garanzie assicurative difficilmente reperibili sul territorio italiano.

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