Trasferte di lavoro all’estero: infortuni, malattia, responsabilità amministratori. Le soluzioni assicurative

Tempo di lettura: 12 minuti

Nella prima parte di questo articolo illustriamo i principali rischi e obblighi di legge in materia salute e sicurezza sul lavoro all’estero, assieme a 3 seri sinistri avvenuti in Europa e Africa.

Nella seconda parte riassumiamo le principali soluzioni assicurative per proteggere l’incolumità e la salute dei dipendenti oltre confine e il patrimonio personale degli amministratori.

Trasferte di lavoro all’estero: i rischi e gli obblighi di legge

Recenti casi di cronaca hanno mostrato, alcuni in tutta la loro tragicità, che ogni datore di lavoro è tenuto a prestare molta attenzione al tema della sicurezza e salute dei dipendenti inviati in missione in paesi dove non esistono gli stessi livelli di sicurezza in vigore in Italia.

I rischi, in estrema sintesi, sono di due tipi.

1.infortuni e malattia dei lavoratori

I nostri dipendenti possono farsi male o contrarre una malattia in un paese straniero.

2.responsabilità dei dirigenti

Gli amministratori possono essere chiamati dal giudice a risarcire, con il loro patrimonio personale, i danni patiti dal lavoratore in trasferta se non hanno predisposto le misure di sicurezza necessarie per prevenire i rischi di infortunio e malattia oltre confine.

A scanso di equivoci, ci occuperemo della trasferta temporanea, cosa diversa dal trasferimento.

Quando parliamo di trasferta, o missione, la sede di lavoro del dipendente è modificata solo temporaneamente (per uno o pochi giorni) mentre, nel caso del trasferimento vero e proprio, l’azienda modifica strutturalmente la sede di lavoro del lavoratore, decidendo di trasferirlo presso un’altra unità produttiva per un periodo anche indeterminato.

La normativa italiana

Le aziende, quando pianificano una trasferta di lavoro all’estero, non possono disinteressarsi della salute e incolumità dei loro dipendenti.

La normativa in materia salute e sicurezza prevede infatti precisi obblighi da adottare prima del viaggio e durante la permanenza di lavoro in un paese straniero.

Le disposizioni che proteggono la salute dei lavoratori sono di applicazione necessaria, cioè il datore di lavoro è comunque tenuto a rispettarle anche se l’esecuzione del rapporto avviene all’estero.

Le principali sono:

-la Costituzione, agli artt. 2, 32, 35 e 41 (Tutela assoluta della persona umana nella sua integrità psico-fisica)

-il Codice Civile, art. 2087 (Obbligo del Datore di Lavoro in tema di “tutela delle condizioni di lavoro”)

-il Codice Penale, artt. 6, 9, 10 e 40 co.2 (Rilevanza penale della “condotta omissiva” per le ipotesi di reati commessi all’estero)

-il D. Lgs. 81/08 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro (Normativa di dettaglio in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

-il D. Lgs. 231/01 -Responsabilità di impresa per reati di “omicidio colposo” o “lesioni gravi o gravissime” commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il rispetto di queste disposizioni, a seconda della particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, è richiesto per mettere in sicurezza l’integrità fisica dei lavoratori in trasferta.

Il datore di lavoro è quindi tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori, ovunque essi operino, anche nel caso in cui la prestazione dell’attività venga effettuata all’estero.

Nel caso in cui queste misure dovessero mancare i dirigenti, come vedremo nei casi qui sotto riportati- possono essere considerati dal giudice responsabili di eventuali infortuni e malattie sul lavoro.

Responsabilità civile e penale del datore di lavoro: 3 seri sinistri in Europa e Africa

Qui di seguito illustriamo 3 gravi incidenti che hanno coinvolto i lavoratori di aziende italiane in trasferta di lavoro all’estero.

I manager di queste imprese sono stati condannati per omicidio colposo, per violazione della normativa sopra illustrata.

Il primo caso riguarda un lavoratore di una ditta specializzata nell’installazione di impianti elettrici che muore folgorato in Francia dove si trovava per svolgere dei lavori di manutenzione.

Il giudice italiano ha condannato l’amministratore a otto mesi di carcere, oltre al risarcimento dei danni per omicidio colposo.

Secondo il tribunale, il datore di lavoro mancò di:

  • fornire al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale
  • vigilare sull’inesistente fornitura di questi dispositivi da parte del committente e dell’appaltatore
  • formare e informare il lavoratore dei rischi connessi con l’esecuzione dei lavori
  • verificare sul mancato adempimento di tali obblighi da parte del committente e dell’appaltatore
  • sottoporre il lavoratore alla sorveglianza sanitaria a cura di un medico competente per verificare l’idoneità a svolgere le specifiche mansioni assegnategli e di verificarne lo stato di salute.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il datore di lavoro responsabile a prescindere dal fatto che il lavoratore si trovasse all’estero.

L’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a prevenire infortuni ed a garantire la sicurezza dei dipendenti è stato così esteso ai lavori da svolgere oltre i confini nazionali.

Il legislatore italiano ha affrontato la questione introducendo un’ulteriore norma ad hoc, che impone al datore di lavoro di prevedere idonee misure in materia di sicurezza e tutela della salute, oltre un’assicurazione per ogni viaggio di andata e ritorno dal luogo di destinazione e per i casi di morte o di invalidità permanente.

Il datore di lavoro è in sostanza tenuto ad applicare gli stessi principi generali che regolano la materia in Italia, adattando le misure alla specifica situazione concreta, che può variare a seconda del luogo di lavoro.

Tutt’altro tipo di intervento, invece, richiede l’invio di propri dipendenti in paesi privi di una legislazione specifica sul tema o segnati da particolari fattori ambientali (guerre civili, terrorismo ecc.).

Il datore di lavoro deve insomma adottare misure di individuazione e di prevenzione dei possibili rischi dell’area in cui il lavoratore è inviato, adeguate al caso concreto valutando, ad esempio, se ci sono malattie particolari per cui il lavoratore ha bisogno di una vaccinazione, oppure se alto è il rischio di sequestri o attacchi terroristici.

In questo secondo sinistro, il giudice italiano ha condannato gli amministratori al risarcimento dei danni subiti da un dipendente in trasferta in Etiopia per svolgere dei rilievi geotecnici.

Nel caso specifico l’azienda si rese conto in ritardo dell’altissima pericolosità del cantiere dove:

  1. giorno e notte truppe governative circolavano in assetto da guerra
  2. militari armati accompagnavano maestranze e macchine operatrici durante il lavoro esterno
  3. ogni movimento era controllato da militari.

Durante il suo trasferimento presso una località ritenuta sicura, il lavoratore venne sequestrato assieme ad un altro dipendente e tenuto in ostaggio per 9 mesi.

Successivamente alla liberazione e al suo rientro in Italia gli furono diagnosticate la malaria e altre patologie.

Secondo i giudici la società avrebbe dovuto prendere tutte le misure necessarie ad evitare ai propri dipendenti danni alla salute e all’integrità psicofisica.

Inoltre, il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare le misure indispensabili a preservare i lavoratori dalla lesione della salute come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi.

Il terzo grave incidente riguarda il sequestro di quattro lavoratori italiani di una nota impresa di costruzioni avvenuto nel 2015 in Nord africa, durante il loro trasferimento verso il luogo di lavoro.

Nel corso del loro sequestro due di loro perdono la vita.

La magistratura italiana decise di aprire un’indagine penale a carico del manager italiano responsabile della logistica.

Il reato contestato fu l’omicidio colposo: il dirigente non avrebbe adottato le norme che tutelano le condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (art. 2087 cod. civ.).

Emerge, dai casi appena considerati, che le aziende coinvolte avrebbero dovuto:

  1. prendere in adeguata considerazione i rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa indispensabile per individuare le fonti di pericolo
  2. predisporre le necessarie misure di sicurezza per prevenire il rischio e proteggere i lavoratori
  3. identificare il preposto al loro funzionamento e rispetto
  4. informare e formare i lavoratori intorno alle misure così individuate.

Trasferta all’estero: le coperture assicurative indispensabili

Quando pianifichiamo una trasferta di lavoro all’estero, è strategico assicurare non solo i lavoratori da infortuni e malattia ma anche il patrimonio personale dei dirigenti da eventuali richieste danni per violazione della normativa di settore.

I lavoratori, come abbiamo visto nei 3 casi qui sopra, possono farsi male durante il tragitto di lavoro, in albergo o in cantiere, o contrarre una intossicazione alimentare o una seria infezione (ad esempio la malaria, o il COVID-19).

Corrono il serio rischio di mettere a repentaglio la loro vita se l’area dove si svolgono i lavori è a rischio rivolte/sommosse.

Con specifico riguardo ai dirigenti, il familiare di un lavoratore deceduto in trasferta può portare in causa il manager dell’azienda e, se ritenuto colpevole, rifarsi sul suo patrimonio personale.

1.assicurazione infortuni, assistenza, vita

La legge italiana richiede un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso per i casi di morte o di invalidità permanente.

Con riguardo ai casi di morte, suggerisco di includere un’importante somma da devolvere, in caso di decesso, ai familiari del lavoratore.

Con riferimento ai casi di gravi invalidità, consiglio di inserire in polizza una somma base, a titolo di indennizzo, di 200.000,00 euro.

Intorno alla garanzia assistenza all’estero, è molto importante verificare se la nostra polizza include le cure dentarie urgenti da infortunio, l’anticipo delle spese di prima necessità, l’anticipo di una cauzione penale, il supporto di un legale, gli atti di terrorismo.

Suggeriamo di controllare quanti giorni consecutivi sono assicurati all’estero e quali paesi sono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa perché in stato di belligeranza.

Nel caso in cui i nostri dipendenti viaggiano frequentemente all’estero, è meglio acquistare -in un’ottica di risparmio -una copertura con validità annuale.

Intorno alle principali coperture della polizza infortuni ho dedicato questo articolo di approfondimento.

2.assicurazione malattia, trasporto aereo d’emergenza (air medical)

Oltre alle soluzioni assicurative appena viste, consigliamo molto caldamente di acquistare una copertura specifica per i grandi interventi chirurgici.

Facciamo un caso pratico: se il nostro dipendente si ammala gravemente, ed è impossibile per motivi di salute organizzare il rientro d’emergenza in patria, è assolutamente necessario farlo ricoverare presso una clinica chirurgica convenzionata con il nostro provider assicurativo per le immediate cure mediche sul posto.

All’interno della polizza malattia, indispensabile per fare fronte a casi di emergenza come questo, suggeriamo di includere un alto massimale per far fronte alle spese chirurgiche e di trasporto in ambulanza al centro medico di pronto soccorso e chirurgia più vicino.

Non dobbiamo assolutamente dimenticare che le spese di trasporto d’emergenza aereo possono essere incluse solo a parte: se per motivi di emergenza è necessario trasportare il lavoratore in Italia in aereo, e non siamo assicurati, i familiari possono andare incontro a delle spese salatissime.

Per ulteriori approfondimenti intorno alle coperture mediche, rimando qui.

3.assicurazione responsabilità amministratori 

Nella prima parte di questo articolo abbiamo preso in considerazione 3 seri casi di altrettanto gravi incidenti e disavventure che hanno coinvolto i dipendenti di aziende italiane all’estero per lavoro.

Alcuni di loro hanno subìto seri incidenti.

Altri, nel corso del loro rapimento, hanno sviluppato patologie tanto gravi da provocarne il decesso.

Il management di queste imprese è stato ritenuto colpevole di aver omesso le misure richieste dalla legge per la messa in sicurezza dei lavoratori in distacco oltre confine.

Stiamo parlando di specifici profili di responsabilità civile e penale.

Chi gestisce un’azienda deve essere informato non solo che la legislazione (italiana e straniera) espongono il management al serio rischio di pagare i danni per non aver adottato tutte le misure idonee per la protezione e salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori in trasferta all’estero, ma anche che esistono specifiche coperture assicurative per la messa in sicurezza del patrimonio personale del singolo manager.

Un altro aspetto troppo trascurato riguarda la normativa internazionale: le misure e gli obblighi previsti dalla legge non possono essere trasferite a soggetti terzi stranieri (committenti lavori, sub-appaltatori, stazioni appaltanti, società di consulenza sulla sicurezza del cantiere dove si svolgono i lavori…).

Il rischio in capo all’azienda è evidente: se un lavoratore dovesse farsi male, i suoi familiari, gli eredi (in caso di decesso) o addirittura i soci d’impresa potrebbero rifarsi sul patrimonio personale del manager per il recupero delle spese processuali e dei danni pagati all’infortunato a titolo di danno biologico all’integrità psico-fisica.

Proprio per questo motivo, ai dirigenti che pianificano delle trasferte di lavoro all’estero suggeriamo di acquistare una copertura Directors and Officers.

Si tratta di una soluzione assicurativa indispensabile per proteggere il patrimonio dell’azienda e degli amministratori da una richiesta danni di questo tipo.

Intorno a questa copertura abbiamo dedicato numerosi approfondimenti, a cui rimando qui.

La consulenza assicurativa internazionale.

Le aziende, quando organizzano trasferte all’estero, devono farsi assistere da consulenti assicurativi esperti.

Sono loro che ci aiutano a personalizzare le numerosissime soluzioni assicurative a protezione del nostro business.

In caso di incidente ci aiutano ad aprire la pratica di sinistro, ci rappresentano di fronte alla compagnia assicuratrice, traducono in lingua italiana tutta la documentazione, si relazionano con le controparti, gli avvocati e i medici legali per la salvaguardia della nostra salute e dei nostri diritti.

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